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2 – Codice del Consumo

Il codice del consumo è una legge della Repubblica italiana, emanata con il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di diritti del consumatore.

Venne emanato ai sensi dell’art. 7 della legge delega 29 luglio 2003, n. 229, relativo al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori, in attuazione di una serie di direttive dell’Unione Europea per la protezione del consumatore. Per gli obblighi derivanti dalla partecipazione all’Unione, tali norme sono state lentamente recepite anche dallo stato italiano.

La norma è stata poi modificata nel corso del tempo; la modifica più rilevante è senza dubbio quella apportata dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) che ha introdotto la possibilità per i consumatori di esperire un nuovo tipo di azione legale, detta azione collettiva.

Si tratta di un codice, in tema di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti – raggruppati o meno in associazioni – che vede in questo caso come fornitore lo stato e tutti gli enti pubblici. Il provvedimento ha raccolto le molte disposizioni sparse, semplificando la consultazione di gran parte del repertorio di difesa del consumatore.

Il Codice è composto di 146 articoli che armonizzano e riordinano la normativa legata ai molti eventi in cui il consumatore è coinvolto come soggetto attivo o passivo.

In particolare vengono prese in considerazione:

  • l’informazione al consumatore e la pubblicità commerciale;
  • la regolarità formale e sostanziale dei contratti in cui è parte il consumatore, la promozione delle vendite ed il credito al consumo;
  • le conclusioni di alcuni particolari contratti, ed in particolare le vendite fuori dai locali commerciali, i contratti a distanza, il commercio elettronico, la multiproprietà, i servizi turistici;
  • la sicurezza e la qualità dei prodotti, la responsabilità del produttore, la garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali dei beni di consumo;
  • le associazioni dei consumatori e l’accesso alla Giustizia.

Il Codice fornisce numerose definizioni concernenti i rapporti di consumo, tra le quali si possono elencare le seguenti.

  • Consumatore o utente (art. 3): la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività’ imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; ed anche (art. 5): la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali;
  • Associazioni dei consumatori e degli utenti (art. 3): le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti.
  • Professionista (art. 3): la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario;
  • Produttore (art. 3): il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l’importatore del bene o del servizio nel territorio dell’Unione Europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.
  • Produttore di “prodotto sicuro” (art 103): il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest’ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l’importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.
  • Prodotto (art. 3): fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di un’attività’ commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d’antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell’utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto.
  • Prodotto sicuro (art. 103): qualsiasi prodotto, come definito all’articolo 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:
    • delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;
    • dell’effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l’utilizzazione del primo con i secondi;
    • della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
    • delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell’utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani.
    • Prodotto pericoloso (art. 103): qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro.
    • Prodotto difettoso (art. 117): Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
      • il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
      • l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
      • il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
      • Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.
      • Pubblicità ingannevole (art. 20): qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente;
      • Clausole vessatorie (art. 33): le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Il codice ha apportato, in materia, chiarimenti rispetto alla normativa anteriore (artt. 1469 bis e ss. c.c.) in quanto è sancita l’espressa nullità delle clausole vessatorie in luogo della inefficacia che in passato aveva causato dubbi ed incertezze in dottrina e giurisprudenza.

La Legge ribadisce infine alcuni fondamentali diritti dei consumatori:

  • alla tutela della salute;
  • alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
  • ad una adeguata informazione, al diritto di recesso e ad una corretta pubblicità
  • all’educazione al consumo;
  • alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali;
  • alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
  • all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.